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L’esercizio dell’attività d’impresa nel contesto della crisi Russo-Ucraina: prestazioni divenute eccessivamente onerose

di Nicolò Giordana - Wednesday, 18 May 2022, 14:05
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È certamente noto a tutti l’attuale quadro geopolitico legato al conflitto in essere tra Russia e Ucraina. Un quadro che non soltanto porta delle incertezze sul piano di un allargamento della guerra in essere, ma che necessariamente riverbera – anche in modo prepotente – i propri effetti sul piano economico.

Infatti, in un modo globalizzato e caratterizzato da una sempre più forte (e inevitabile) interazione tra i mercati, le imprese si trovano a dover affrontare una duplice problematica. Da un lato, per quelle operanti nei territori interessati dalla crisi, quella del rallentamento (e in certi casi del blocco) delle attività produttive; dall’altro lato, per la maggioranza delle imprese, quella delle criticità legate a all’import-export.

Questo già poco sereno quadro, si arricchisce con il vertiginoso aumento dei costi legati all’attività d’impresa. Questi ultimi possono impattare in modo notevole nell’economia dell’esercizio dell’attività d’impresa e l’imprenditore può ritenere non più conveniente offrire una prestazione che, in altri contesti riteneva remunerativa.

È bene sapere che l’ordinamento giuridico italiano ci offre uno strumento che, attestandosi essere di fondamentale interesse, è impiegabile anche laddove, in sede di negoziazione del contratto, non lo si sia esplicitamente previsto. Parliamo della risoluzione dei contratti divenuti eccessivamente onerosi.


L’eccessiva onerosità sopravvenuta 

Nel diritto italiano, parliamo di eccessiva onerosità sopravvenuta quando, per una parte contrattuale, l’esecuzione della prestazione inizialmente pattuita è divenuta maggiormente costosa o difficile da eseguire per cause imprevedibili ed eccezionali, non imputabili alle parti.

Il Legislatore, stante il verificarsi di uno squilibrio tra le prestazioni, all’art. 1467 cod. civ., ha previsto il diritto per la parte gravata di richiedere la risoluzione del contratto, sollevandola dall’obbligo di eseguire la prestazione.


Quando si può chiedere 

La legge prevede determinate condizioni: (i) il verificarsi di avvenimenti straordinari, eccezionali ed imprevedibili (p.e. una guerra, appunto); (ii) il contratto deve regolare un rapporto che si protrae nel tempo (esecuzione continuata o periodica, ovvero esecuzione differita – p.e. contratti di fornitura); (iii) l’onerosità sopravvenuta non rientra nell’alea normale del contratto (il contratto è caratterizzato, per sua natura, dal rischio della prestazione – p.e. contratto di assicurazione).


Come si realizza

La parte colpita dall’eccessiva onerosità sopravvenuta dovrà comunicare alla controparte la risoluzione del contratto causata dall’onerosità sopravvenuta (a meno che persista un interesse al contratto, nel qual caso la parte potrà chiedere di rinegoziare le condizioni economiche). La controparte potrà quindi decidere di (i) sospendere la controprestazione (art. 1460 cod. civ.); (ii) offrire di ricondurre il contratto ad equità modificandone i termini; o (iii) contestare l'eccessiva onerosità e pretendere la controprestazione.

È possibile il ricorso al Giudice al quale poter chiedere di pronunciarsi sull’effettiva sussistenza – o meno – dell’eccessiva onerosità sopravvenuta nel rapporto contrattuale tra le parti.