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I nuovi INCOTERMS® 2020

di Antonio Di Meo - Thursday, 25 March 2021, 09:11
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Ad un decennio di distanza dall’ultimo aggiornamento la Camera di Commercio

Internazionale di Parigi (in sigla ICC) ha varato una nuova versione delle regole Incoterms® denominata Incoterms® 2020, che rappresenta per tutti gli operatori economici impegnati negli scambi di merci (sia in ambito internazionale che domestico), un’occasione di approfondimento della materia di estrema importanza.

Nonostante sia già trascorso qualche mese dalla sua approvazione e nonostante tali regole siano da sempre utilizzate nei contratti di vendita, la nuova versione degli Incoterms® continua a suscitare ancora molto interesse presso gli operatori economici.

Perché tanto interesse?

Perché rappresentano un elemento “chiave” del contratto di compravendita di beni mobili, stabilendo chi, tra venditore e compratore, si farà carico dei costi, dei rischi e delle responsabilità del trasferimento della merce da un luogo di partenza ad un luogo di destinazione/arrivo. In pratica chi, tra venditore e compratore, dovrà:

  • provvedere alla stipula del contratto di trasporto, sopportandone i costi;
  • assumersi i costi e i rischi di perdita o danno della merce avvenuti durante il trasferimento della stessa da un luogo di partenza fino ad un luogo di destinazione/arrivo;
  • provvedere agli adempimenti doganali connessi all’esportazione ed importazione delle merci (ove dovuti).

Se l’utilizzo di tali regole di consegna della merce, quali ad esempio EXW, FCA, FOB, CIF, DAP, così come l’uso dei classici termini, quali “Franco fabbrica”, “Franco destino”, “Franco porto convenuto” (tipici delle transazioni commerciali domestiche), è diventata una prassi quotidiana e consolidata da parte delle aziende, non sempre si ha, però, la consapevolezza e la comprensione corretta del loro preciso significato e dell’impatto che il loro uso può generare su tanti aspetti del contratto di vendita.

In definitiva, pur adottando sigle ormai consolidate e conosciute, il significato e l’interpretazione attribuita alle stesse non è sempre univoca, generando spesse volte controversie, tra le parti di un contratto e costi aggiuntivi non preventivati.

Ecco, allora, che per evitare il rischio di incappare in spiacevoli sorprese e in costi aggiuntivi, diventa importante per le imprese, non limitarsi a definire la regola di consegna della merce con una delle sigle che caratterizzano il set di regole predisposto dalla ICC con gli Incoterms®, ma richiamare esplicitamente nel contratto di vendita l’assoggettamento della sigla adottata (EXW, FCA, FOB, CIF, DAP o altro) agli Incoterms® della ICC indicando la versione a cui la si vuole assoggettare (es. 2020) con l’indicazione del luogo/porto di partenza e/o di destinazione/arrivo della merce.

Così facendo si va a definire in modo chiaro, non soggetto ad interpretazioni, il significato che si vuole attribuire alla ripartizione degli obblighi tra venditore e compratore circa la “consegna” della merce e, cioè, quando avviene il trasferimento dei rischi di perdita o danno delle merci trasportate, chi li sopporterà, chi tra le due parti, dovrà sostenere le spese del trasporto e chi si assumerà le responsabilità circoscritte agli obblighi connessi al trasferimento della merce, così come disciplinati dalle norme contenute nella versione Incoterms® adottata.

L’importanza che tale Set di regole della ICC ha assunto nel corso dei decenni deriva proprio dal fatto che il loro esplicito richiamo nel contratto di vendita (ad esempio ..... as per Incoterms® 2020 ICC) permette alle parti (venditore e compratore) di rifarsi in modo uniforme, all’esatta ripartizione degli obblighi che reciprocamente si assumono con riferimento ai costi del trasporto, ai rischi del trasferimento della merce da un luogo di partenza ad uno di destinazione e alle responsabilità che ne derivano.

Per concludere, affinché tali obblighi relativi alla ripartizione di costi, rischi e responsabilità non siano soggetti ad interpretazioni ma rappresentino il risultato di un espresso e consapevole assoggettamento a quanto stabilito dalla ICC con gli Incoterms®, gli stessi devono necessariamente essere richiamati nel contratto di vendita, senza dare per “scontato” o “automatico” il significato che ogni azienda attribuisce agli stessi.

Questo perché gli Incoterms® non sono una legge, ma rappresentano clausole pattizie che per assumere valore cogente necessitano di essere richiamate nel contratto di vendita, indicandone la versione cui fanno riferimento ed il luogo o il porto di partenza o di destinazione/arrivo convenuto.