Il marchio in quanto titolo di proprietà industriale si ottiene in via privilegiata con la registrazione del segno distintivo presso gli Uffici competenti. Sufficiente novità, chiara rappresentabilità del segno, carattere distintivo e liceità sono condizioni essenziali perché il marchio possa essere registrato. La tutela è ottenibile depositando una domanda di registrazione: 1) per il marchio nazionale all’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), presso la Camera di Commercio o direttamente all’UIBM; 2) per il marchio dell’Unione Europea presso l’EUIPO, Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale: con un’unica pratica si ottiene la tutela in tutti i 27 Paesi dell’Unione Europea; 3) per l’estensione internazionale è possibile procedere a singoli depositi nazionali nei paesi di interesse oppure effettuare una domanda di estensione in forza di una convenzione internazionale nota anche come Sistema di Madrid presso l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI o WIPO per l’acronimo inglese di World Intellectual Property Organisation) per avviare con un’unica domanda la procedura nei diversi stati membri del sistema.
Nell’approfondimento vengono introdotti, brevemente, i vantaggi offerti dalla tutela del marchio registrato rispetto ad un segno utilizzato nell’attività commerciale di un’impresa, ma non registrato. Sono descritti e commentati i requisiti essenziali per la registrazione del segno come marchio d’impresa anche ai sensi del Codice della Proprietà Industriale, facendo riferimento agli articoli di legge più significativi. È illustrata la possibilità di tutela a livello nazionale e la possibilità di estendere la tutela anche al di fuori dei confini nazionali, sia con richiesta di un marchio dell’Unione Europea (gestito dall’EUIPO, Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale), sia attraverso una richiesta di estensione a livello internazionale attraverso il Sistema di Madrid gestito dalla WIPO, World Intellectual Property Organisation.