Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o d’impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti d’uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.
I modelli di utilità (da non confondere con il disegno o modello) proteggono le nuove invenzioni tecniche, in particolare quando esse introducono una maggiore utilità o facilità d’uso per un prodotto già presente sul mercato. Si tratta di una forma di protezione simile a quella garantita ai brevetti per invenzioni industriali, ma con alcune differenze. Il modello di utilità riguarda oggetti che non apportano un alto livello di innovazione bensì nuove applicazioni o miglioramenti a prodotti già esistenti.
Sono considerati particolarmente adatti in caso di piccoli adattamenti o migliorie, soprattutto se il livello di protezione necessario è limitato sia nel tempo che nello spazio. Ad oggi non tutti i paesi riconoscono questa forma di tutela. Con un brevetto per modello di utilità non è possibile proteggere nuovi procedimenti. Una domanda di brevetto per modello di utilità è generalmente sottoposta solo ad un esame formale che non entra nel merito della novità ed originalità dell’oggetto di brevetto.
La durata della privativa è inferiore rispetto quella prevista per i brevetti per invenzione: complessivamente, infatti, è di dieci anni, rispetto ai venti garantiti ai brevetti per invenzione. Tuttavia, i modelli di utilità possono essere un valido strumento di marketing delle imprese che sviluppano innovazione di livello tecnologico non elevato.