La prassi dei contratti internazionali si ispira ai precedenti estrapolati dall’ esperienza anglosassone che ha ampiamente influenzato le attitudini dei contraenti appartenenti a giurisdizioni diverse da quelle di common law, ad esempio inducendoli a scambiarsi, sin dall’ inizio delle trattative, alcuni documenti finalizzati a “fissare” i diversi punti discussi ed i relativi progressi raggiunti dalle parti.
Tali documenti del tutto prodromici alla conclusione del contratto, operativi e strumentali rispetto alla prosecuzione delle trattative, possono assumere la denominazione di “lettere di intenti” “heads of agreements”, “memorandum of understanding”, “protocol d’accord”.
Proprio allo scopo di effettuare una corretta valutazione della portata di tali documenti preliminari si dovrà considerare soprattutto il contenuto degli stessi e non tanto invece il nomen iuris prescelto dalle parti. Ma che portata hanno tali documenti o meglio fino a che punto essi possono ritenersi vincolanti per i contraenti?
Scopriamolo insieme in questa unità in cui verranno trattate le principali tecniche di redazione di un international commercial contract di derivazione anglosassone. In particolare, nell’unità viene esplorata la definizione della lettera di intenti e la sua collocazione nella delicata fase delle trattative fra partners commerciali internazionali.